Inps 67/2011. Lavoro autonomo e co.co.co. compatibili con la percezione dell'indennità di mobilità
Pubblicato il 15 aprile 2011
Rubricata “
Indennità di mobilità. Compatibilità con l’attività di lavoro autonomo o subordinato. Corresponsione anticipata dell'indennità. Incentivi all’assunzione.”, la circolare Inps numero
67, del 14 aprile 2011, in sostanza afferma che l’attività di lavoro autonomo è compatibile con la percezione dell’indennità di mobilità quando i redditi che ne derivino siano tali da non comportare la perdita dello stato di disoccupazione; tali redditi, in vigenza dell’attuale normativa in materia di imposte sui redditi, sono quantificati in 4.800 euro nell’anno solare per l’attività di lavoro autonomo e 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative.
La conclusione deriva dalla lettura della legge n. 223 del 1991, che all’articolo 7, comma 5, prevede la facoltà per il lavoratore in mobilità di ottenere, qualora ne faccia richiesta, la corresponsione anticipata della prestazione in un’unica soluzione per intraprendere un’attività autonoma o associarsi in cooperativa, escluse le mensilità eventualmente già godute. Il lavoratore che esercita tale facoltà viene cancellato dalla lista di mobilità.
L’indennità anticipata dovrà essere restituita nel caso in cui, entro 24 mesi dalla data di corresponsione dell’importo, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato. Egli dovrà, inoltre, dare comunicazione scritta dell’avvenuta assunzione alla sede dell’Inps che ha liquidato l’anticipazione medesima, entro 10 giorni dall’inizio dell’attività dipendente. Il lavoratore non è tuttavia obbligato a chiedere l’anticipazione e, nel caso in cui egli non si avvalga di tale facoltà, la legge non stabilisce di per sé la decadenza dalla prestazione di mobilità.
L’indennità di mobilità - intrinsecamente legata alla condizione di disoccupazione involontaria - se la legge non dispone diversamente, si deve ritenere venga meno quando cessa lo stato di disoccupazione involontaria. Lo stato di disoccupazione – ovvero “
la condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti” – è conservato a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
In virtù del meccanismo delle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR, tale limite di reddito, è appunto pari, per il lavoro autonomo, ad euro 4.800 annui (comma 5), mentre per le collaborazioni coordinate e continuative il medesimo limite di reddito è appunto fissato in euro 8.000 annui (comma 1). I menzionati limiti sono da intendersi al netto delle ritenute previdenziali e prima del prelievo fiscale.