L’Inpdap – circolare n. 17/07 – ha chiarito le modalità dei conguagli per i pensionati dopo la presentazione del modello 730. I conguagli si effettueranno: a luglio-agosto 2007, per i pensionati dei fondi integrativi; ad agosto 2007, per i pensionati; a dicembre 2007 per i modelli 730/07. Dal 2006 non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito, né a debito, se l’importo di ogni singola imposta o addizionale non supera i 12 euro. Danno invece luogo ad operazioni di conguaglio, anche se di importo non superiore a 12 euro, le somme a credito Irpef, addizionale comunale e regionale, se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento del debito Ici. La rateizzazione degli importi a debito, risultanti dalla liquidazione della dichiarazione, deve essere compresa tra i mesi di luglio e novembre, ricordando che il numero minimo di rate è 2 e il numero massimo è 5.
Nella nota operativa n. 8 del 19 giugno scorso, l’Inpdap fornisce indicazioni rispetto al modello 770/2007, usato per la dichiarazione dei sostituti d’imposta. Il modello da utilizzare quest’anno è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 41/2007. Nel quadro C vanno indicati i totali imponibili e i contributi versati ai fini pensionistici, del Tfs, del Tfr, del fondo credito e dell’Enpdep per il periodo d’imposta 2006, nonché gli importi dichiarati con quadri V1 nel corso del 2006, ad integrazione o rettifica dei dati retributivi riguardanti i redditi di anni precedenti. L’ Inpdap precisa che, ai fini dell’indicazione dei dati, l’arrotondamento va effettuato dopo la somma algebrica degli importi riportati nella denuncia mensile analitica.
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