La Cassazione, con sentenza n. 45335 del 5 dicembre 2008, ha confermato la condanna impartita dalla Corte di appello di Brescia ad un amministratore di una società edile, giudicato corresponsabile per il grave infortunio nel quale era rimasto coinvolto un operaio per aver utilizzato una macchina che era munita di marchio Ce ma aveva un difetto di fabbricazione. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, “eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore”. Questo - si legge nella sentenza - perché è comunque configurabile una responsabilità del datore per aver introdotto in azienda una macchina senza aver accertato che la stessa fosse stata sottoposta dal costruttore o venditore a tutti i controlli rilevanti circa la resistenza e l'idoneità all'uso. Non solo. “Non sussiste neppure l'esonero da responsabilità sulla base del marchio Ce, non potendo a questo ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo”.
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