Inerenza con doppia verifica
Pubblicato il 11 marzo 2009
Il percorso dei verificatori circa la valutazione del principio di inerenza è indicato nella circolare 1/2008 della Guardia di Finanza: il controllo sull’osservanza di questo criterio non deve limitarsi alla valutazione “qualitativa” del costo sostenuto, piuttosto estendersi alla stima anche “
quantitativa” di esso. Il documento della polizia tributaria ammette sia possibile disconoscere anche solo parzialmente la deducibilità di un onere, interpretando rigidamente il disposto letterale dell’articolo 109, comma 5 del TUIR, che vincola la deducibilità dei costi non solo “se” ma anche “nella misura in cui” si riferiscono alla gestione dell’impresa, ai fini del riscontro analitico dell’osservanza dell’indicato principio di inerenza nella sua veste, appunto, anche quantitativa. Il rischio che questa nuova doppia verifica corre è - in assenza di predeterminazione legislativa - legittimare il sindacato del Fisco sulle scelte imprenditoriali del singolo contribuente, in modo da rendere altamente arbitraria la valutazione sull’esatta quantificazione del costo dell’attività svolta, imbrigliando così la libertà di gestione dell’imprenditore.