La circolare Inpdap n. 11 del 7 luglio 2008 fornisce chiarimenti in merito all’iscrizione volontaria alla cassa unica del credito.
In proposito, si spiega che la possibilità di adesione è preclusa:
- ai dipendenti di Enti o aziende che, a seguito di processi di privatizzazione, non rivestano più la natura di Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs 165/2001: tali dipendenti, che hanno a suo tempo optato per il mantenimento dell’iscrizione pensionistica all’Inpdap ed hanno, quindi, conservato l’iscrizione alla cassa unica del credito, potranno aderire alla gestione di cui trattasi all’atto del pensionamento;
- ai titolari di pensioni indirette e reversibili, in quanto il Dm n. 45/07 limita la facoltà di iscrizione ai soli pensionati “già dipendenti pubblici”;
- ai dipendenti che, pur essendo stati per alcuni periodi di lavoro alle dipendenze di un Ente pubblico, risultino titolari di un rapporto contrattuale di natura non pubblica all’atto della cessazione dal servizio.
Inoltre, si spiega che il personale medico, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa, già costituita presso l’Enpam, oltre alla contribuzione relativa al trattamento di fine servizio o di fine rapporto, ha l’obbligo di versare all’Istituto il contributo pari a 0,35% destinato alla cassa unica del credito.
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