Indipendenza senza prova contraria

Pubblicato il 29 maggio 2009 Prerogativa necessaria per godere del bonus aggregazioni – che non ammette prova contraria quando le società coinvolte risultino formalmente collegate al gruppo societario – è l’indipendenza dei soggetti interessati all’operazione. La fattispecie all’attenzione delle Entrate nel documento 134/E/2009 evidenzia come due società siano controllate “di diritto” da uno stesso soggetto. Ciò rappresenta una causa ostativa al riconoscimento del bonus aggregazioni, senza possibilità di prova contraria. Risultano infatti violati sia la disposizione agevolativa, che subordina il riconoscimento dell’incentivo al rispetto di precisi requisiti, che lo spirito della norma che intende favorire le vere aggregazioni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Sezioni Unite Cassazione: annullamento e sostituzione di atto viziato con uno peggiorativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy