Indicazioni operative Inps sulla solidarietà contributiva negli appalti

Pubblicato il 11 agosto 2012 Con la circolare n. 106, del 10 agosto 2012, l'Inps fornisce indicazioni operative relativamente alla solidarietà contributiva in materia di appalti alla luce delle novità introdotte dal DL n. 16, del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 44, del 26 aprile 2012.

L'Istituto precisa che, a partire dal 29 aprile 2012, il regime previsto per il committente obbligato in solido è esteso anche all'appaltatore chiamato in solidarietà. Il vincolo di solidarietà termina dopo due anni dalla cessazione dell'appalto e si è chiamati a rispondere per l'intero importo della contribuzione previdenziale dovuta; dal 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del DL n. 5/2012, non si risponde delle sanzioni civili come previsto dall'art. 21 del decreto.

Sono tutelati tutti i lavoratori, compresi quelli impiegati con tipologie contrattuali diverse da quella di lavoro subordinato, ed i lavoratori in nero, purché impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Smart working e Collegato lavoro: disciplinati i termini di comunicazione

10/04/2025

Bonus mobili confermato per il 2025

10/04/2025

Dalla FAQ alla norma: lo smart working entra nell’era della certezza giuridica

10/04/2025

Bonus mobili anche per spese del 2025

10/04/2025

Riforma fiscale e DFP in CDM. Novità su tributi locali e giustizia tributaria

10/04/2025

Decontribuzione Sud PMI. Punto di forza? La cumulabilità

10/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy