L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 107 del 21 maggio 2007, su domanda del ministero dell’Economia, chiarisce che detto Ministero può recuperare le somme dovute dal ricorrente per la registrazione a debito del provvedimento giudiziale, operando una compensazione con le somme che gli devono essere liquidate per riparare il periodo di detenzione a cui è stato sottoposto ingiustamente. Nella risoluzione viene ribadito il concetto espresso dalla circolare n. 564/82 del Consiglio di Stato in cui si stabiliva che le spese prenotate a debito sono recuperate dall’Amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, se la controparte è condannata. Non parlando espressamente di prenotazione a debito degli oneri di registrazione, viene in aiuto della soluzione l’articolo 159 del Dpr 115/02, che disciplina le modalità di registrazione a debito nei casi in cui le spese giudiziali siano compensate.
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