Una recente pronuncia della Corte costituzionale - ordinanza n. 292/2005 - ha confermato che le indennità percepite dal lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, anche a titolo di risarcimento del danno, costituiscono reddito imponibile, perciò sono tassabili ai fini Irpef. A tali redditi, in quanto percepiti solo alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi una tantum, è stato esteso il regime della tassazione separata.
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