Due note del ministero del Lavoro, la n. 3858/2006 e la n. 4229/2006, precisano che le imprese sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori all’Inps. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore non si presenti alla convocazione del centro per l’impiego o per l’offerta di lavoro da parte di un’agenzia per il lavoro perde il diritto alla disoccupazione, all’indennità di mobilità e/o alla cigs di cui sta godendo, anche se non fornisce una formale dichiarazione di rifiuto. Il rifiuto, infatti, può essere espresso o anche manifestato con un comportamento concludente. Nel primo caso, la rinuncia è formalizzata con una spontanea dichiarazione sottoscritta dal lavoratore interessato. Non è necessaria, cioè, alcuna istruttoria da parte dell’Inps per l’adozione del provvedimento di decadenza. Nel secondo caso, invece, non c’è una formale dichiarazione spontanea, ma il rifiuto del lavoratore è manifestato con un comportamento concludente. A questo punto, l’Inps deve provvedere a forme di contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento di decadenza, potendo nelle more sospendere l’erogazione del trattamento. Per la legittima applicazione della decadenza, è necessario che l’offerta di lavoro rifiutata risulti congrua con le competenze e qualifiche possedute dal lavoratore. In particolare, il livello retributivo della nuova offerta di lavoro non può essere inferiore del 20% rispetto alla precedente occupazione posseduta dal lavoratore. A tal fine, si deve tener conto di tutti gli elementi retributivi, compresi quelli a natura differita (Tfr, tredicesima ecc.).
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