L’Inps, con il messaggio n. 18490 del 16 luglio 2007, fissa il limite massimo di giornate in caso di cumulo tra indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e requisiti ridotti. Tale limite è di sette mesi e non più sei. La modifica è stata introdotta a seguito dell’entrata in vigore della legge 80/2005, la riforma del trattamento di disoccupazione, che stabilisce che in caso di cumulo tra disoccupazione ordinaria e disoccupazione con requisiti ridotti, possono essere concesse, a seconda dei casi, 210 o 300 giornate all’anno.
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