La circolare 32 documenta una dilatazione dell’acquisizione di documenti e informazioni da parte del Fisco, nel doppio ambito:
SOGGETTIVO - articolo 32, comma 1, numero 5 del Dpr 600/1973, ovvero l’Amministrazione finanziaria può richiedere a una serie di enti la comunicazione di dati e notizie relativi a contribuenti individuati singolarmente o per categorie omogenee (organi delle amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, società ed enti d’assicurazione, società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto terzi). La disposizione non trova applicazione verso l’Istat e gli ispettorati del Lavoro, con riguardo alle rilevazioni loro riservate. Vi sono, altrimenti, ricompresi istituti bancari e postali, ma limitatamente alle attività diverse da quelle creditizie e finanziarie.
OGGETTIVO - i “dati”, ovvero, per le Entrate, gli elementi che presentano requisiti di oggettività in quanto fondati sulla disponibilità di supporti documentali che i soggetti terzi hanno formato al fine dell’esercizio della propria attività. L’obbligo di comunicazione dei dati permane pur in mancanza di una loro rilevazione contabile. Risulterebbero escluse dall’onere solo le richieste che presuppongono elaborazioni complesse, comportanti particolari doveri organizzativi per i destinatari.
Le modifiche apportate al citato articolo 32, comma 1, numero 5 del Dpr 600/1973 – Capitolo VII della circolare – hanno eliminato dal novero degli intermediari finanziari le società e gli enti che effettuano istituzionalmente attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, ivi comprese – come già scritto - banche e poste con riguardo alle loro attività creditizie e finanziarie. L’inquadramento delle fiduciarie tra gli intermediari di cui al numero 7 dell’articolo 32 del Dpr 600, che è una novità, esclude che si operi nei loro confronti con indagini a campione. La condizione per il valido esercizio delle indagini su esse è il rilascio della preventiva autorizzazione ad opera dell’organo sovraordinato, con il fine di ottenere le generalità del fiduciante, partendo dalla identificazione di un bene ed estendendo l’operatività dell’efficacia presuntiva dei dati in tal modo raccolti. Uffici fiscali e Guardia di finanza sono, così, legittimati a risalire, partendo dall’indicazione della persona che subisce la verifica (elemento noto) alle operazioni che ella ha posto in essere (elemento ignoto).
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