Benché il fine della circolare dell’Amministrazione finanziaria numero 32 (19.10.2006) sia equipaggiare il cittadino contribuente delle corrette istruzioni circa diritti e doveri riguardo alle severe regole introdotte sull’anagrafe delle operazioni finanziarie dalla manovra bis – articolo 37, comma 223/2006 – qualche sospetto sulla tendenza pro-Fisco deriva dall’individuazione di soluzioni interpretative non sempre convincenti.
Un documento di prassi, la circolare, piuttosto articolato, che si snoda tra precisazioni su:
ANAGRAFE TRIBUTARIA (O DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE): avviata proprio dalla manovra Visco-Bersani, essa opera solo in connessione ad accertamenti finanziari e in virtù di un’autorizzazione degli organi gerarchici preposti alla procedura, necessaria per accedere anche alla consultazione dell’anagrafe dei rapporti.
AUTORIZZAZIONE: le indicazioni agenziali (capitolo IV) sull’allegazione della detta autorizzazione – che limitano la partecipazione del contribuente alla fase istruttoria – spiegano che l’Ufficio del Fisco e di finanza, a seguito dell’autorizzazione dell’organo sovraordinato, possono richiedere agli intermediari finanziari dati e copia dei conti intrattenuti con il contribuente. Eliminata l’incombenza di allegare l’autorizzazione alle richieste inviate agli intermediari, solo dietro notifica dell’avviso di accertamento il contribuente potrà verificare che esistono i requisiti formali e sostanziali legittimanti l’avvio delle indagini finanziarie a suo carico. L’autorizzazione è atto discrezionale, ciò nonostante non è autonomamente impugnabile, non assumendo rilevanza esterna. Perlomeno così affermano le Entrate e, in ogni caso, l’articolo 12 della legge 212/00, comma 6, permette al contribuente che ritenga che i verificatori procedano non conformemente alla legge, di rivolgersi al Garante; concessione che implica che egli possa accedere immediatamente agli atti istruttori ancorché privi di rilevanza esterna.
COMUNICAZIONE: l’intermediario deve informare il contribuente dell’avvio degli accertamenti a suo carico. Un obbligo giustificato semplicemente per consentire al soggetto passivo di approntare i più appropriati strumenti di difesa, non già per esperire misure di tutela giurisdizionale.
CONTRADDITTORIO: fase, questa, preceduta dall’invito a comparire – articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/73 – che ha valore di mera facoltà dell’Ufficio fiscale perché considerato dal legislatore un opportuno passaggio verso la partecipazione al contraddittorio del contribuente, finalizzata a dotare questi di un esercizio anticipato del diritto alla difesa rispetto al momento del contenzioso. Ma potrebbe verificarsi che un contribuente venga a conoscenza di indagini finanziarie al momento della notifica dell’accertamento, poiché (si supponga) l’intermediario ha omesso la comunicazione della richiesta e l’Ufficio (al quale è permesso dalle nuove regole di acquisire ogni operazione bancaria conclusa dal contribuente, ivi comprese quelle “fuori conto” che prima d’ora non potevano essere acquisite) non ha ritenuto necessario l’invito al contraddittorio. Conseguenza: il destinatario delle verifiche fiscali disporrà di soli sessanta giorni per la ricostruzione delle movimentazioni bancarie. Un termine del tutto insufficiente ove si intenda ottenere dall’istituto bancario presso cui è ospitato il conto la documentazione sugli estratti. Resterebbe praticabile un’unica via per fornire giustificazioni, quella di presentare ricorso, con gli oneri che comporta.
COSTI: a proposito, la circolare dedica un passaggio di gran peso alla questione “costi neri”, correlabili ai ricavi e compensi non dichiarati e risultanti dalle indagini bancarie. L’accertamento analitico o analitico-induttivo (che tiene conto, oltre che dei maggiori ricavi anche dei costi presunti corrispondenti) non lascia margine per il riconoscimento di comportamenti negativi dei quali il contribuente non fornisca prova certa. Unica possibile deroga potrebbe venire se, nel corso del contraddittorio, il contribuente indicasse quale beneficiario di un prelevamento un fornitore di cui dimostri il sostenimento del costo da appositi documenti.
PROFESSIONISTI: per tale categoria di contribuenti i chiarimenti maggiori riguardano la presunzione dei rilievi, rispetto alla quale gli Uffici dell’Amministrazione delle finanze sono invitati ad applicare la norma con cautela, accettando anche dimostrazioni che provino, pur in modo semplicemente presuntivo, che le spese non hanno rilevanza fiscale. Punto da evidenziare: sostiene la circolare 32 che le nuove regole sulle presunzioni hanno carattere procedurale (o procedimentale), pertanto dispiegano i propri effetti retroagendo. Saranno applicabili a periodi d’imposta anteriori al 2005.
STRUTTURE ACCENTRATE: con il meccanismo di trasmissione delle informazioni a mezzo Posta elettronica certificata appena introdotto, è ammesso l’invio dei dati a cura di un terzo rispetto a colui che detiene direttamente l’informazione.
FIDUCIARIE: in ultima analisi, si sottolinea in questa nota che i dettami fin qui descritti operano su ogni tipo di fiduciaria, sia essa dinamica o statica. Anche questi soggetti non avranno più segreti per il Fisco.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".