Se l'entità della svalutazione effettuata in bilancio non è del tutto fiscalmente deducibile, il relativo prospetto del quadro RS evidenzia la differenza tra i due dati, indicando che una parte dei fondi svalutazione e delle svalutazioni dirette non sono fiscalmente riconosciuti. Invece, se dalla valutazione civilistica non emerge la necessità di adeguare il valore nominale dei crediti a quello di presumibile realizzazione, ma si intende dedurre lo 0,50% dell'importo dei crediti, bisogna indicare la differenza nel quadro EC.
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