Per il reato contemplato dall’articolo 2 del dlgs 74/2000 - contestato perchè nella dichiarazione presentata nel 2004, per l’anno d’imposta precedente, si erano utilizzate fatture relative ad operazioni fittizie il cui impiego aveva portato ad un considerevole valore evaso, comportando una riduzione degli imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva – l’imputato era stato condannato, nel 2008, a due mesi di reclusione in aumento di una pena già inflitta nel 2007, poiché tra i due reati veniva ritenuta esservi continuazione.
Ma la sezione Terza penale della Cassazione rigetta, con la sentenza 626/09 depositata ieri, quest’argomentazione del Gup di Brescia, spiegando che l’articolo 8 del decreto citato (n. 74 del 2000) stabilisce che chi emette fatture inesistenti durante lo stesso periodo di imposta è colpevole di un solo reato. Più fatture false riferite alla stessa dichiarazione annuale non giustificano, allora, più di una condanna penale.
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