Incongruente con la norma l’annuncio di una procedura per l’invio dei dati sul rimpatrio

Pubblicato il 31 marzo 2010 È giunto per gli intermediari finanziari il termine (31 marzo 2010) entro cui inviare alle Entrate i dati rilevanti per il monitoraggio fiscale.

Con il comunicato del 29 marzo scorso l’Agenzia ha chiarito che non dovranno essere inserite le informazioni relative ai soggetti che hanno effettuato operazioni secondo le norme sullo scudo fiscale. È allo studio, infatti, una modalità di trasmissione ad hoc per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. Si pone in evidenza, a tal proposito, una incongruenza tra il comunicato e la circolare n. 43/E/2009 in cui viene affermato che gli intermediari devono “effettuare le rilevazioni, ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, degli importi rimpatriati e regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 167 del 1990. Inoltre, limitatamente alle operazioni di regolarizzazione, gli intermediari devono comunicare i dati e le notizie relativi alle operazioni stesse ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del predetto decreto legge. Quest’ultimo obbligo non vale per le operazioni di rimpatrio al fine di garantire il regime di riservatezza previsto dall’articolo 14 del decreto legge n. 350 del 2001”.

Dunque, pare strano che le Entrate stiano pensando ad una procedura per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni di rimpatrio quando è espressamente previsto da legge che non devono essere comunicate.
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