L'Agenzia delle Entrate esamina una domanda concernente gli incentivi fiscali destinati ai ricercatori che rientrano in Italia dopo aver svolto attività all'estero.
In particolare, il tema trattato riguarda la possibilità per un ricercatore, che ha usufruito del trattamento fiscale agevolato stabilito dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di essere considerato fiscalmente a carico del proprio coniuge, considerato che, in applicazione di tale agevolazione, la residua parte del reddito soggetta alla tassazione è inferiore a 2.840,51 euro.
Come spesso accade, nell’esaminare il quesito l’Agenzia delle Entrate premette il contesto normativo.
La disciplina sugli incentivi per docenti e ricercatori, di cui ha beneficiato la contribuente (articolo 44 del Decreto-legge n. 78/2010), prevede l'esclusione dal calcolo del reddito da lavoro dipendente o autonomo del 90% dei compensi ricevuti dai professionisti con titolo universitario, residenti all'estero, che abbiano svolto attività di insegnamento documentata presso enti di ricerca o università per almeno due anni e che ritornino a lavorare in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio nazionale.
Un'ulteriore norma citata dall'Agenzia, fornendo la risposta n. 67 del 7 marzo 2025, è l'articolo 12, comma 2 del Tuir, riguardante le detrazioni per carichi familiari, che stabilisce:
Per quanto riguarda gli incentivi destinati a docenti e ricercatori, la normativa non prevede che la parte di reddito esclusa dal calcolo del reddito da lavoro dipendente o autonomo debba essere sommata, ai fini della verifica del limite di reddito stabilito nel comma 2 dell'articolo 12 del TUIR, al reddito complessivo.
Di conseguenza, in mancanza di una disposizione specifica, la quota di reddito esente da tassazione, non concorrendo alla formazione della base imponibile, non è rilevante ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.
Alla luce di quanto detto, nel caso in questione, se il reddito complessivo dell'Istante, calcolato come sopra descritto e considerato al netto della parte esente da tassazione, risulta essere "non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili", la stessa potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge.
In tal caso, il coniuge avrà diritto alle detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1 del TUIR.
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