Incapienti fiscali. Da subito il bonus degli 80 euro. Categorie escluse nei primi chiarimenti agenziali

Pubblicato il 30 aprile 2014 L’articolo 1 del Dl n. 66/2014 (24 aprile) – con titolo “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” - riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

L’importo complessivo del credito è di 640 euro (80 euro mensili), per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro.

n.b. - In caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo - al netto del reddito da abitazione principale - pari a 26.000 euro.

Con la circolare n. 8 del 28 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce in tempi record (4 giorni dal Dl n. 66/2014) i primi chiarimenti e le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Dl n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale.

Bonus

Il vantaggio (che non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale):

1. é immediatamente fruibile, avendo il Dl n. 66/2014 previsto che sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta in busta paga, senza attendere alcuna richiesta esplicita dei beneficiari;
2. é attribuito proprio dai sostituti d’imposta, ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto;
3. é riconosciuto per l’anno 2014.

Beneficiari

Del bonus Irpef beneficiano tutti i lavoratori dipendenti e chi percepisce redditi assimilati al lavoro dipendente come:

- i soci lavoratori delle cooperative;
- i titolari di borse di studio e assegni di formazione professionale;
- i collaboratori coordinati e continuativi e quelli a progetto;
- i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.

Hanno diritto al bonus anche colf e badanti, ma in questo caso i datori di lavoro non devono corrisponderlo: saranno i lavoratori stessi che, per ottenerlo, dovranno presentare la dichiarazione dei redditi (730 o Unico), l’anno prossimo.

Ammontare

Il vantaggio fiscale che commentiamo viene calcolato sul reddito complessivo annuo e diviso per il numero di stipendi percepiti da maggio (*) fino a fine 2014. L’importo totale, quindi, non varia, ma per i percettori di tredicesima e/o quattordicesima l’importo mensile si riduce, in quanto il totale viene diviso su più mesi.

Come per le detrazioni da lavoro dipendente, il bonus viene rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno. Scrive, infatti, l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 8/2014 che “… il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”. Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.”.

Esempio: se il dipendente lavora da luglio a novembre 2014, percepirà i 5/12 del bonus. Viceversa, se ha lavorato solo i primi mesi dell’anno, avrà diritto a recuperare il bonus che non ha percepito, presentando la dichiarazione dei redditi l’anno prossimo.

Esclusi

Nella circolare agenziale di ultima emanazione leggiamo che restano fuori dal beneficio fiscale:

- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
- i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;
- i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

Nel dettaglio, le categorie escluse dal bonus da 80 euro sono le seguenti:

1) coloro i quali guadagnano più di 1500 euro netti al mese. I 26mila euro annui sono considerati dal Dl n. 66/2014 la cifra discriminante: sotto questa soglia di reddito scatta il bonus, al di sopra se ne è esclusi;

2) gli incapienti, con un reddito al di sotto degli 8mila euro annui. Questi non sono soggetti al Fisco, neppure inclusi nel bonus.

n.b. – Ad essi il bonus spetta, invece, se l’imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

3) i dipendenti pubblici;

4) partite Iva. I liberi professionisti e i lavoratori autonomi. In tanti posseggono la partita Iva: nel 2013 le nuove iscrizioni sono state 527.082; soltanto nel febbraio 2014 ne sono state aperte 51mila;

5) infine, i pensionati.

Da ultimo, il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d'imposta, per i quali però i tempi slittano. I soggetti titolari, nel 2014, di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un datore di lavoro che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, come le colf, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.

Infine, i contribuenti che non hanno i requisiti per ricevere il bonus devono comunicarlo al datore di lavoro sostituto d'imposta, che recupererà il credito nelle successive buste paga.
 _____ 

NOTA (*) - Nel caso non sia possibile, per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, erogare l’importo mensile del bonus, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014.

NORME E PRASSI

DECRETO LEGGE n. 66 del 24 aprile 2014
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 8 del 28 aprile 2014
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