Inammissibilità da usare se il rigore estremo è davvero giustificato

Pubblicato il 04 aprile 2011 Gli originali dei ricorsi devono essere spediti all’Amministrazione; le copie depositate in Ctp. L’inverso non rappresenta altro che una semplice irregolarità accertabile dal giudice. È quanto ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 6130 depositata il 16 marzo 2011, nella quale è considerato meramente irregolare anche il fatto che detta copia non recasse la firma né dei contribuenti né del loro difensore.

In sostanza, richiamando la pregressa sentenza 21170/05, la Corte ribadisce che le previsioni di inammissibilità, stante il rigore sanzionatorio, “devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato”.

La Cassazione, invece, non avalla la tesi che la notifica delle sentenze sarebbe stata valida anche se effettuata da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente. I contribuenti asserivano che, dal momento che la norma prevede l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno, l'intervento dell'ufficiale fosse superfluo, e che, in ogni caso, sarebbe intervenuta la sanatoria prevista dall'articolo 156 del Codice di procedura civile poiché l'Ufficio era venuto effettivamente a conoscenza della sentenza, tant'è che aveva sgravato le imposte iscritte a ruolo.

Nella sentenza si precisa, al contrario, che “ai fini della decorrenza del termine per impugnare, rileva esclusivamente la conoscenza acquisita mediante rituale notificazione del provvedimento impugnato, restando improduttiva di effetti, in caso di nullità di tale notificazione, la conoscenza acquisita aliunde, che non è idonea a sanare la nullità per raggiungimento dello scopo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy