Con la risoluzione n. 380 del 18 dicembre 2007, l’agenzia delle Entrate spiega che l’indennità di volo sconta una deducibilità limitata dal reddito di lavoro dipendente fino a 5.164,57 euro, in quanto è parificabile alla previdenza complementare. Gli eventuali contributi superiori al limite di deducibilità e non dedotti costituiscono reddito imponibile per il dipendente e sono da assoggettare a tassazione.
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