In vigore la legge che converte il decreto fiscale Rottamazione alla cassa

Pubblicato il 06 dicembre 2017

La legge n. 172 del 4 dicembre 2017, che converte il Decreto fiscale collegato alla Manovra 2018 (Dl 148/2017), è pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 284 del 5 dicembre 2017 ed è in vigore.

È pubblicato anche il testo coordinato, redatto dal min Giustizia, della legge.

Pronta e disponibile, sul sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione (AER), anche la modulistica per la rottamazione: modello “Definizione agevolata (DL n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 172/2017)”.

Rate scadute

Un messaggio sul sito AER avvisa che per pagare le rate scadute della definizione agevolata del decreto legge n. 193 del 2016 (prima rottamazione), si ha tempo fino al 7 dicembre 2017.

Il decreto legge n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) stabilisce che il 7 dicembre 2017 è il termine per:

Si ricorda che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento, oltre il termine del 7 dicembre, fa perdere i benefici della “rottamazione” e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà, come previsto dalla legge, riprendere le procedure di riscossione.

Inoltre, la Legge n. 172/2017:

Resta invece invariato il termine per il pagamento della quinta rata in scadenza, ove dovuta, al 30 settembre 2018.

Una precisazione: il bollettino Rav che riporta l’indicazione della rata in scadenza al 30 aprile 2018, può essere pagato entro il 31 luglio 2018, come previsto dalla Legge in argomento.

Rottamazione bis – Mod. DA 2000/17

Sempre sul sito AER le informazioni ed il modello per la definizione agevolata bis.

Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Per aderire si può presentare la domanda online con “Fai D.A. te” entro il 15 maggio 2018.

Il modello “Mod. DA 2000/17” può essere anche presentato:

oppure

Rientrano nell’ambito applicativo della “rottamazione bis” i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, con esclusione:

Si pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

Tra le Faq dell'Agenzia sulla definizione 2017 viene chiarito che:

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