La nota Inail del 21 marzo 2008, numero 2947, ha individuato l’obbligo del datore di comunicare all’Istituto l’invio di propri lavoratori in trasferta o missione, che troverebbe fondamento nelle norme racchiuse nelle modalità di attuazione delle tariffe di cui al dm 12 dicembre 2000 (Mat), oltre che nelle disposizioni rilevabili dal dpr n. 1124/65.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, con lettera del 10 aprile 2008, solleva perplessità nel merito, per le complicazioni che l’adempimento provoca nelle aziende e negli studi professionali. Come accennato, la nota Inail richiama quale presupposto a fondamento dell’obbligo del datore il dm 12 dicembre 2000 e l’articolo 12 del dpr 1124/65. Proprio in base all’articolo 12, i datori di lavoro debbono denunciare all’Istituto assicuratore le successive modificazioni, di estensione e natura, del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione. Tali aspetti non sono rinvenibili nella trasferta, il cui rischio è proprio della mansione o della lavorazione assicurata. Manca, peraltro, una modulistica per l’adempimento che conferma il convincimento che a mancare sia anzitutto l’obbligo che l’Inail individua nelle leggi richiamate.
In attesa delle disposizioni finali dell’Agenzia delle Entrate sul credito di imposta per l’assunzione, i datori di lavoro che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 incrementano il numero dei contratti a tempo indeterminato rispetto alla media del 2007 e che risiedono nelle Regioni interessate dal bonus fiscale – Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, Molise - possono collegarsi al sito internet dei consulenti del lavoro, la cui Fondazione ha diramato ieri la circolare numero 5. Essa fornisce un indirizzo applicativo sul modo di intendere la disposizione agevolativa di cui ai commi 539 e seguenti della legge finanziaria per il 2008.
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