La Ctr di Napoli, con ordinanza del 22 luglio 2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23 del Dlgs n. 546/1992, "nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inammissibilità della costituzione del residente, che non avvenga nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione". Secondo l'Autore, la diversa disciplina rispetto al ricorrente non configura un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché proviene da una differente valutazione delle esigenze processuali.
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