In Gazzetta il decreto che aiuterà i giudici nel calcolo del compenso dei consulenti

Pubblicato il 08 maggio 2013 Con la pubblicazione, nella “Gazzetta Ufficiale” n. 105 del 7 maggio 2013, del Decreto n. 46 del 21 febbraio 2013 emanato dal ministero del Lavoro, entreranno in vigore dal 22 maggio 2013 i parametri che gli organi giurisdizionali dovranno seguire per stabilire la liquidazione dei compensi spettanti ai consulenti del lavoro iscritti all’Albo, in caso di mancato accordo tra le parti.

Il documento chiude la questione dell’abolizione delle tariffe ad opera del Dl 1/2012.

Restano escluse dal compenso le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso). Il provvedimento di liquidazione dovrà indicare in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tali voci.

Secondo il testo del decreto, tra i parametri generali per il calcolo dovranno essere considerati: il valore e la natura della pratica, ma anche l'importanza, la difficoltà e la complessità della stessa, anche in considerazione del tempo impiegato. Giocheranno in favore o sfavore dei consulenti condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico, i risultati ed eventuali vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente.

È discrezione del giudice, in ragione di pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, o di prestazioni che hanno richiesto particolare urgenza, maggiorare il compenso nella misura massima del 100%; mentre, per prestazioni che hanno impegnato il consulente per tempi brevi o senza implicazione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione anche oltre il 50%.
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