In edilizia sconti con “certificato”

Pubblicato il 21 dicembre 2006

L’articolo 2, comma 3 della legge 266/02 ha ripristinato, fino al 31 dicembre 2006, la speciale riduzione contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del Fpdl, introdotta dall’articolo 29, comma 2, della legge 341/95. Entro il 31 dicembre, quindi, le aziende iscritte alle Casse edili devono presentare all’Inps gli attestati di regolarità dei versamenti rilasciati dalle Casse e, dunque, la dichiarazione per ottenere la riduzione contributiva di cui all’articolo 29 della legge citata. Per adempiere all’obbligo di denuncia dei lavoratori da parte dei datori di lavoro alle Casse edili è confermato il dovere, per le imprese, di trasmettere alle sedi Inps la dichiarazione rilasciata dalla Cassa edile competente attestante che, nell’anno solare precedente, l’impresa ha effettuato i versamenti a essa dovuti. Come aveva ricordato anche l’Istituto previdenziale, con il messaggio del 26 settembre 2006 n. 25599, tale dichiarazione potrà essere prodotta dalle aziende entro il 31 dicembre 2006. Il beneficio di cui alla legge 341/95 consiste in una riduzione contributiva, nella misura dell’11,50%, sulla parte di contribuzione a carico del datore, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che si applica però ai soli lavoratori occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

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