In dichiarazione il valore corrente alla data di rimpatrio

Pubblicato il 28 novembre 2009

Circolare 49/E/2009. Nel paragrafo 4.2 si chiede di confermare che il valore delle attività da indicare nella dichiarazione riservata, valido ai fini della determinazione dell’imposta straordinaria, debba essere compreso, per le attività finanziarie e per le patrimoniali, a scelta del contribuente, tra il costo sostenuto per l’acquisizione dell’attività oggetto di emersione e il valore della medesima attività.

La risposta spiazza gli operatori: il valore delle attività e degli investimenti da indicare nella dichiarazione riservata deve essere compreso tra il costo di acquisto e il valore corrente alla data del 31 dicembre 2008. Il costo d’acquisto deve essere supportato da documentazione probatoria e il valore corrente deve essere supportato dalle quotazioni rilevate in mercati regolamentati ovvero da apposita valorizzazione effettuata da parte dell’interessato. La prassi agenziale non corrisponde alla prassi seguita - nelle precedenti due versioni dello scudo fiscale - dagli operatori, i quali - avendo accertato che è in genere impossibile documentare il costo d’acquisto quando il patrimonio, all’estero, è stato gestito dinamicamente - indicano, in caso di rimpatrio di liquidità, il valore corrente dei titoli alla data di rimpatrio. Questa discrasia, con uso traslato del significato medico del termine, porta due casi:

i titoli rimpatriati erano nel portafoglio al 31 dicembre 2008. I minimi di borsa sono stati toccati poco dopo la fine dello scorso anno, perciò la quotazione alla data del rimpatrio é compresa tra il costo e la quotazione a quella data;

i titoli esistenti alla data del rimpatrio sono diversi dai detenuti al 31 dicembre 2008 (questi ultimi sono stati venduti e il corrispettivo reinvestito nei titoli poi rimpatriati). Dalla circolare sembra derivi che si debba indicare in dichiarazione riservata un valore tra il costo e il valore corrente al 31 dicembre 2008 dei titoli posseduti a tale data, il che consente che si adotti il costo effettivo dei titoli rimpatriati. Ma spesso non lo si riesce a documentare. Di conseguenza, dovrebbe da legge utilizzarsi il valore corrente dei beni detenuti al 31 dicembre 2008, poi ceduti, come costo fiscale dei titoli rimpatriati però non detenuti a questa data, individuando un criterio di imputazione. Ma, conteggi impraticabili per patrimoni complessi portano l’operatore a suggerire, per limitare i rischi, di indicare in dichiarazione il valore corrente alla data di rimpatrio dei titoli messi in deposito e di utilizzarlo come costo fiscale.

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