In cigs anche se chiude il reparto
Pubblicato il 24 maggio 2008
Nuovi criteri di concessione della cassa integrazione vengono illustrati dal Lavoro nella nota 6416/2008. La normativa in materia di cigs (questa non può superare i 12 mesi e una sua nuova erogazione per la stessa causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione), è attivabile anche per la chiusura di un reparto, individuato dalla giurisprudenza ai fini della configurabilità del trasferimento del ramo d’azienda quale “entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni e servizi” (Cassazione n. 20012/2005). Ciò indipendentemente dalle situazioni di altre attività (o parti di esse) configurabili come autonome in un’unità produttiva.