La circolare 32/E del 19 ottobre passato s’esprime così: la presunzione relativa dell’articolo 32, numero 2, del Dpr 600/73 ha natura retroattiva e consente la deducibilità dei costi occulti, utilizzati ai fini della produzione dei ricavi presunti, solo ove il maggior reddito d‘impresa sia rettificato con un accertamento induttivo. Il detto articolo ha, infatti, natura meramente procedimentale, pertanto è applicabile ad ogni procedimento incominciato o in corso alla data del 1° gennaio 2005 (di entrata in vigore della legge 311/2004), pure per annualità pregresse.
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