Imu, stop alle delibere. Il conto alla rovescia parte da meno sette

Pubblicato il 10 dicembre 2013 A pochi giorni dalla scadenza del versamento della seconda rata Imu - 16 dicembre 2013 - sono state decretate tutte le aliquote da applicare.

Il 9 dicembre era l’ultimo giorno disponibile per la pubblicazione delle delibere che fissano le aliquote Imu 2013 da parte dei Comuni.

Dal momento che l’acconto di giugno 2013 è stato versato considerando le aliquote 2012, con il saldo si dovranno versare la seconda rata e la differenza tra l’aliquota 2012 e l’aliquota 2013 deliberata della prima rata. Più semplicemente, per il saldo si dovrà calcolare l'importo Imu 2013 in base alla nuova aliquota e sottrarre la somma già pagata a giugno.

Per il momento vale la regola che eventuali errori saranno sanzionati, tuttavia è auspicabile che, in virtù delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, ex Statuto del contribuente, si possa soprassedere.

Ai Contribuenti, e con loro professionisti e Caf, rimangono solo sette giorni per calcolare, compilare e pagare.

Altra difficoltà sulla strada dei calcoli: non essendo più obbligatorio inviare la delibera al censimento online del dipartimento delle Finanze, le aliquote andranno cercate nei siti del Comune di competenza, siti in cui andranno cercate anche le eventuali assimilazioni ad abitazione principale della seconda casa o eventuali agevolazioni, sempre a discrezione dei singoli Comuni, per anziani lungodegenti o residenti all'estero. Un aiuto viene, in tal senso, dall'Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale).

Si ricorda, infine, che nel settore agricolo sono esenti dal saldo Imu solo i terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto.

Sanzioni del mancato versamento. Per ogni giorno di ritardo si dovrà:

- per le prime due settimane il 2%;

- successivamente il 30% più interessi;

- la sanzione è ridotta ad un decimo per chi presenta un'istanza di ravvedimento nei primi 30 giorni;

- ad un ottavo se il ravvedimento è successivo, ma entro il 30 giugno 2014.


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