La Fondazione nazionale commercialisti ha redatto il documento “Il comodato d'uso: profili civilistici e analisi della disciplina fiscale prevista dalla legge di stabilità 2016”, del 29 febbraio 2016.
Dal 1° gennaio 2016, il proprietario dell'immobile – non appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 - che concede in comodato gratuito lo stesso a un parente in linea retta (genitori e/o figli) che lo utilizza come abitazione principale, ha diritto allo sconto del 50% della rendita catastale.
Sul punto il documento sottolinea, tra i chiarimenti, che è necessario per la fruizione ai fini delle imposte locali che:
il contratto deve essere in forma scritta e registrato;
il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
il comodante non può possedere ulteriori immobili in Italia se non, eventualmente, quello, non di lusso, dallo stesso adibito ad abitazione principale e necessariamente situato nel medesimo comune.
Nel documento è precisato che il MEF in occasione di Telefisco 2016 ha chiarito che il richiamo al possesso di altri immobili deve intendersi riferito ai soli immobili ad uso abitativo.
Ne consegue, che il possesso in Italia, anche in comproprietà, di immobili ad uso abitativo, oltre a quello non di lusso concesso in comodato ed, eventualmente, a quello, sempre non di lusso, adibito a propria abitazione dal comodante e situato nel medesimo comune, preclude la possibilità di accedere all’agevolazione in commento.
Al contrario, non preclude tale facoltà né il possesso di immobili di qualunque tipologia da parte del comodatario, né il possesso di immobili di tipologia diversa dall’uso abitativo da parte del comodante.
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