La seconda sezione della Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza del 14 novembre 2008 n. 272, ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo di un autoveicolo notificato dall’agente della riscossione è atto immediatamente impugnabile, poiché potenzialmente lesivo per il destinatario, nel caso in cui manchino “gli elementi integrativi dell’efficacia”, come la dimostrazione di aver notificato la cartella o l’indicazione nell’atto del responsabile del procedimento. Il preavviso in oggetto da semplice comunicazione è diventato “equivalente al fermo stesso con capacità di produrre modifiche nella sfera giuridica e patrimoniale del contribuente”. Infatti con l’invio del preavviso l’agente ha già disposto fermo.
Anche la sentenza 399/07 della prima sezione della Ctp di Reggio Emilia si era occupata del difetto di tutela nel preavviso di fermo. In quest’altra pronuncia i giudici affermano che l’”automatismo operativo” che prevede che il mancato pagamento delle somme richieste entro 20 giorni dalla notifica comporta il fermo del bene mobile dà luogo ad una “procedura illegale di esecuzione forzata”.
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