Imprese sociali, istanze di agevolazione per la diffusione e il rafforzamento dell'economia dal 7 novembre

Pubblicato il 26 ottobre 2017

Le imprese che perseguono meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale dispongono, a partire dal decreto MiSE 3 luglio 2015, di un regime di aiuto volto a sostenerne nascita e crescita.

Condizioni e modalità per concessione ed erogazione del beneficio, nella forma del finanziamento agevolato, sono nel decreto interministeriale (Lavoro/Economia) 14 febbraio 2017. E' dell'8 marzo 2017 l'altro decreto MiSE che stabilisce criteri e modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo non rimborsabile. Infine, un terzo decreto MiSE del 26 luglio 2017 ha provveduto ad individuare termini e modalità di presentazione delle relative istanze.

Una Convenzione del 28 luglio 2017 (Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti) ha, da ultimo, specificato aspetti puntuali della disciplina del finanziamento agevolato, dettando le regole affinché le banche in possesso di specifici requisiti di esperienza nell’erogazione di finanziamenti all’economia sociale, possano aderire alla Convenzione e assumere il ruolo di “banche finanziatrici”.

Beneficiari

Destinatarie dell'aiuto sono:

Finanziamento

L'aiuto consiste in un finanziamento agevolato - concesso a titolo di “de minimis”, al tasso agevolato di 0,5%, e con una durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni - per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutta Italia.

Per i programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro e rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili complessive.

I programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato dalla banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione di cui sopra.

Risorse disponibili

223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la concessione dei contributi in conto capitale, sono le risorse finanziarie disponibili, il 60% delle quali è riservato annualmente alle PMI. Nell’ambito della riserva, il 25% è destinato alle micro e piccole imprese.

Istanza

Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione.

La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale, e presentata al MiSE a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017, a mezzo PEC, all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it.

Modulo

La domanda, compilata in tutte le sue parti e allegati in essa contenuti, va presentata unitamente a:

  1. delibera di finanziamento adottata dalla banca finanziatrice attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
  2. allegato tecnico alla delibera di finanziamento, nel quale la banca finanziatrice evidenzia l’impatto socio-ambientale del programma di investimento.
  3. piano progettuale (art. 9 comma 5 lettera b) dm 3 luglio 2017), redatto secondo l’allegato B al modulo di domanda, valutato dalla banca finanziatrice e vistato in ogni pagina dalla medesima.
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