La circolare 3/E del 18 gennaio dell'agenzia delle Entrate, che chiarisce la portata dell'articolo 2, comma 9, della legge 289/2002, stabilisce che sono indeducibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2003 per agevolare la diffusione dei medicinali con modalità contrarie alla legge, mentre resta invariato il trattamento fiscale dei costi per le attività di promozione e informazione scientifica dei farmaci, ai sensi della normativa di riferimento in materia di pubblicità dei prodotti farmaceutici. La precisazione delle Entrate si è resa necessaria per risolvere i molti dubbi interpretativi, che la portata generica della norma ha suscitato per le imprese del settore farmaceutico. L'articolo 2, comma 9, infatti, non avrebbe potuto impedire la deducibilità fiscale delle spese genericamente riconducibili all'attività di informazione scientifica, senza con ciò ostacolare la regola imprenditoriale della penetrazione del mercato. L'ambito di applicazione della norma è sicuramente più ampio in quanto oltre a comprendere comportamenti che si configurano come reato o illecito penale si estende anche a tutti quegli atti che, comunque, contrastano con la disciplina dettata in materia di pubblicità dei prodotti farmaceutici dal decreto 541/92. L'agenzia delle Entrate ritiene pertanto che l'articolo 2, comma 9, rappresenti il deterrente, per le correlate conseguenze di natura fiscale, di tutte quelle iniziative promozionali in senso lato che hanno caratteristiche tali da porsi in contrasto con gli interessi protetti dalla legislazione sanitaria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".