Impresa sociale a confine ampio

Pubblicato il 10 febbraio 2008

La disciplina sull’impresa sociale contenuta nel decreto legislativo n. 155/2006 prevede quattro decreti attuativi, due dei quali riguardano gli aspetti procedimentali, mentre gli altri due costituiscono disposizioni operative. In merito alle modalità di redazione del bilancio sociale, il comma 3 dell’articolo 2 del Dlgs 155/06 prevede che i ricavi dell’attività principale dell’impresa sociale devono superare il 70% dei ricavi complessivi. In attuazione di tale norma, un decreto attuativo prevede criteri differenziati a seconda che la contabilità sia per cassa o per competenza. In tal senso, possono essere considerate “imprese sociali” non solo le società di cui al libro V del codice civile, ma anche tutte le “organizzazioni private” (associazioni, Onlus) che non sono tenute a seguire il criterio della competenza temporale. Inoltre, il termine “ricavi” assume un significato ampio: esso ricomprende tutte le entrate, comunque, denominate dall’ente. Cioè, viene definito il rapporto tra ricavi “tipici” dell’impresa sociale e ricavi complessivi, da valutare per ogni singolo esercizio, considerando però come ricavi “tipici” solo quelli generati direttamente dalle attività di utilità sociale. Un secondo provvedimento si occupa delle modalità di pubblicità degli atti dell’impresa sociale presso il Registro delle Imprese, con indicazione dei documenti che devono essere depositati entro 30 giorni dalla suddetta iscrizione.

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