Con le risposte ad interpello n. 511 e 515 dell’11 dicembre 2019, l’Agenzia scioglie i dubbi di due società che vogliono acquisire, rispettivamente, un’area edificabile ed un edificio residenziale.
Nella risposta n. 511/2019, si specifica che nel bonus per il risanamento urbano rientrano solo gli immobili e non anche i terreni edificabili. Pertanto, le agevolazioni di cui all’articolo 7 del Decreto crescita (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna) non potranno essere applicate al caso di specie, che riguarda l'atto di acquisto di terreni edificabili. Ciò in quanto – ribadisce l’Agenzia - il regime di favore delineato dall'art. 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, è limitato ai trasferimenti di "interi fabbricati" e non è estendibile in via interpretativa ai trasferimenti di terreni edificabili.
Inoltre, aggiunge l’Amministrazione finanziaria: ‘le norme che dispongono agevolazioni od esenzioni sono di stretta interpretazione, nel senso che "i benefici in esse contemplate non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa”’.
Nella risposta n. 515/2019, invece, l’Agenzia ricorda che la finalità dell'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") è quella di agevolare i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, e che nella definizione di imprese costruttrici, rientrano, tra l'altro, le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci.
Pertanto, con riferimento al caso di specie che riguarda appunto una coop edilizia che vuole acquistare un immobile demolito da una società fallita, si ritiene che il bonus possa essere applicato. Dunque, l’acquisto dell’edificio in zona residenziale a rischio sismico, che è stato interamente demolito per avviarne la nuova costruzione (con aumento di volumetria), può avvenire con imposte di registro e ipocatastale in misura fissa di 200 euro ciascuna. Inoltre, alla società cooperativa spetta anche la detrazione fino all’85% delle spese sostenute per la riduzione del rischio sismico di almeno due classi, in base all’articolo 16, comma 1 septies del Dl 63/2013.
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