Imposta di Registro, l’atto ricognitivo dei notai equiparato alla denuncia

Pubblicato il 15 gennaio 2014 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 7 del 14 gennaio 2014, interviene nell’ambito del meccanismo indicato dalla legge - articolo 19 Dpr 131/1986 - per portare il Fisco a conoscenza di situazioni particolari che danno luogo alla liquidazione di un’imposta di Registro ulteriore, rispetto a quella inizialmente corrisposta, entro venti giorni dal loro verificarsi.

È stabilito che alcuni eventi, ad esempio l’avveramento della condizione sospensiva o l’esecuzione dell’atto prima dell’avveramento della stessa, debbano essere oggetto di denuncia, da parte delle parti contraenti o dei loro aventi causa o da coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono.

Con la risoluzione in oggetto, si riconosce la validità dell’atto ricognitivo della prassi notarile che, arginando la norma senza violarla, usa registrare un primo atto pubblico, sul quale viene applicata l’imposta di registro in misura fissa e, poi, al verificarsi dell’evento che dà luogo alla modifica dell’originaria tassazione, un secondo atto pubblico - detto ricognitivo - in relazione al quale corrispondono le imposte di registro dovute in misura proporzionale.

Dunque, la presentazione dell’atto ricognitivo - anche telematica - per la registrazione è una forma alternativa di adempimento dell’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 19 citato, nel rispetto dei requisiti della denuncia:

- esplicito collegamento al primo atto;

- presentazione per la registrazione entro venti giorni (non vale il maggior termine di 30 giorni dell’invio online) dall’avveramento della condizione sospensiva o dal verificarsi dell’evento ulteriore;

- presentazione per la registrazione presso l’ufficio dove è stato registrato il primo atto.

Alla presentazione dell’atto ricognitivo, l’Agenzia farà scontare l’imposta di Registro in misura fissa in quanto atto privo di contenuto patrimoniale, generando una compensazione sulle imposte pagate dal notaio, e chiederà una denuncia di avveramento della condizione.

Avuta la denuncia da parte del notaio, notificherà alle parti l’avviso di liquidazione dell’imposta proporzionale dovuta e già riscossa.
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