Imposta di registro come “imposta d'atto”

Pubblicato il 01 luglio 2013 Secondo la Commissione tributaria provinciale di Milano – sentenza n. 180/40/2013 – l'imposta di registro è da considerare una imposta “d'atto” che riguarda il singolo atto presentato alla registrazione e non tutta la ricostruzione della finalità economica complessiva della serie di negozi giuridici realizzati con atti distinti e autonomi.

I giudici di merito hanno quindi annullato un atto di accertamento con cui il Fisco aveva contestato ad una società il mancato assoggettamento all'imposta di registro della transazione effettivamente operata dalla contribuente nell'ambito di un'operazione di acquisto dell'intera partecipazione di altra società e incorporazione, dopo qualche mese, di quest'ultima nella prima.

L'amministrazione tributaria aveva contestato la realizzazione di una manovra elusiva finalizzata a evitare l'imposta di registro che sarebbe stata applicabile sulla cessione dell'azienda.

Diversa la posizione della Commissione milanese secondo cui l'articolo 20 del Dpr 131/1986 non costituisce “norma antielusiva”. Le scelte economiche dell'imprenditore – continua la Corte - vanno lasciate alla libertà dello stesso e, pertanto, “i fatti aziendali che ne derivano non possono subire un'analisi critica da parte dell'amministrazione finanziaria”.
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