Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sull’imposta di bollo: esenzioni, termini accertamento e domande presentate all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Con le risposte n. 361, n. 360 e n. 356 del 30 agosto 2019, in materia di imposta bollo, l’Agenzia precisa quanto segue.
Risposta n. 360. Mancata corresponsione imposta di bollo. Per le “scritture private” fin dall’origine è dovuta l’imposta di bollo. Dunque, avrebbero dovuto scontare l’imposta di bollo gli atti negoziali stipulati tra l’interpellante e le ditte contraenti attraverso il mercato elettronico della CONSIP.
Stante che tutte le parti contraenti sono responsabili solidali delle eventuali violazioni, in merito ai rapporti con lo Stato è, in ogni caso, la parte privata responsabile dell’assolvimento dell’imposta.
Tutto ciò premesso:
Risposta n. 356. Per l’istanza presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi contenente più richieste di annotazione e trascrizione per ottenere molteplici registrazioni di diversa tipologia per uno o più titoli si devono pagare più bolli.
Non potendo essere parte di un unico contesto, le richieste si devono ritenere indipendenti l’una dall’altra e soggette ognuna al pagamento dell’imposta di bollo nei modi e nella misura indicati dal citato comma 1-quater della tariffa.
Risposta n. 361. Le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni, sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo su atti, istanze, estratti, contratti, certificazioni, dichiarazioni e altri documenti.
L’agevolazione è applicabile anche alle ricevute rilasciate agli associati/tesserati ed agli estratti del conto corrente.
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