Imposta con base allargata

Pubblicato il 08 giugno 2009

A partire dalla dichiarazione 2009, le società di capitali e i soggetti Irpef che hanno esercitato a suo tempo la specifica opzione, determineranno la base imponibile Irap assumendo direttamente i dati dal conto economico. Si tratta di un cambiamento radicale rispetto al passato, che ha destato non pochi dubbi cui l’agenzia delle Entrate ha tentato di rispondere la circolare n. 27/E/2009 e con le repliche date in occasione dell’incontro Map con i professionisti che si è tenuto lo scorso 28 maggio. Una delle novità maggiori consiste nel fatto che le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimonio sono sempre rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile. Di conseguenza, l’articolo 5 del Dlgs 446/97 non presenta più un’esplicita esclusione dalla base imponibile delle plusvalenze generate da cessione d’azienda. Anzi, il comma 4 dell’articolo afferma la rilevanza ai fini Irap dei componenti collocati nell’area A o B del conto economico ma correlati a componenti che nel passato o nel futuro sono stati o saranno inseriti in queste aree. Inoltre, tenendo conto del principio di derivazione, non v’è dubbio che le plus/minus derivanti da cessioni di beni e iscritte nelle voci A5 e B14 del conto economico siano sempre da considerare nella nuova Irap, come, per esplicita previsione normativa, lo sono anche quelle derivanti dalla cessione di immobili patrimonio. Più complesso è, invece, il discorso che riguarda le plusvalenze iscritte nell’area straordinaria, in quanto derivanti da operazioni di riconversione industriale o quelle derivanti da cessione d’azienda. A tal proposito, la circolare 27/E spiega che le plusvalenze derivanti da cessioni di beni strumentali rilevano sempre ai fini dell’Irap anche se contabilizzate nella sezione dei componenti straordinari del Conto economico, dato che in virtù del principio di correlazione le quote di ammortamento di quel bene sono state dedotte dal valore della produzione. Diverso è il caso dei beni ceduti insieme all’azienda, per cui le Entrate hanno dichiarato l’irrilevanza Irap. In questa circostanza, la plusvalenza è del tutto indeducibile, in quanto - sostiene l’Agenzia - “ ciò è coerente con quanto previsto ante riforma e poiché la cessione d’azienda genera plus/minus sempre straordinarie”.

Le modifiche apportate alla disciplina che determina la base imponibile Irap pongono in primo piano il problema di gestire il passaggio dall’ultimo esercizio caratterizzato dalle vecchie regole al primo esercizio di applicazione della nuova disciplina. Quest’anno, quindi, il dilemma se pagare o non pagare l’Irap sta colpendo sempre più i contribuenti che, a tal proposito, vengono condizionati anche dai recenti interventi della Corte di cassazione. Le ultime pronunce, di fatto, hanno anticipato i versamenti estivi, allargando il numero dei soggetti che possono decidere di non riconoscere, nell’attività svolta, i requisiti necessari per l’applicazione del tributo regionale. Le diverse pronunce sull’argomento devono, però, essere interpretate applicandole al caso concreto, ma sempre sottolineando che ogni volta che il contribuente scelga di non pagare il tributo si troverà esposto al contenzioso con gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

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