Recentemente, l’ANPAL e l’INPS sono intervenuti in tema di NASpI fornendo, rispettivamente, indicazioni sulle modalità di fruizione (della stessa nonché della DIS – COLL) da parte di soggetti irreperibili o senza fissa dimora e chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’importo.
E' questa un'occasione per riepilogare la disciplina relativa all’istituto della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, introdotta con il decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2015) e le relative condizioni per poterne beneficiare.
L’ANPAL, con la nota n. 9616 del 30 luglio 2018 inviata all'INPS, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla gestione delle domande di prestazione di disoccupazione NASpI e DIS-COLL pervenute dai soggetti irreperibili e senza fissa dimora.
In proposito l’ANPAL, sentito anche il parere delle Regioni e Provincie Autonome in sede di Comitato Politiche Attive del 26 luglio 2018, ha stabilito che i Centri per l’impiego possono procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID online.
Tale affermazione deriva dalla circostanza che, nel patto di servizio sottoscritto, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di meccanismi di condizionalità.
In virtù di questo fa fede, pertanto, il requisito del domicilio che costituisce, peraltro, anche il requisito per l’individuazione del centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di NASpI.
Da ultimo, laddove all’ Istituto sia già nota l’informazione di irreperibilità, può rappresentare all’interessato tale circostanza, specificando che farà fede l’indirizzo di domicilio dallo stesso obbligatoriamente indicato, anche ai fini del pagamento della prestazione, nonché della possibile attivazione dei meccanismi di condizionalità.
Come anticipato, l’INPS ha da poco pubblicato sul proprio sito che risulta più facile conoscere con precisione l’importo delle rate della NASpI, grazie al percorso semplificato attivato on line per accedere a tali informazioni.
In dettaglio, gli interessati potranno accedere da “Tutti i servizi” a “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI): consultazione domande”, inserire le proprie credenziali (PIN o SPID) e trovare le informazioni relative alla domanda presentata.
Ulteriormente, in caso di accoglimento della domanda, cliccando su “Dettagli” si aprirà il prospetto di calcolo nel quale è indicata la durata dell’indennità con gli importi lordi da liquidare mensilmente.
Inoltre, gli utenti potranno verificare online l’esito della domanda e gli accrediti della NASpI, accedendo alla propria sezione “MyInps” e cliccando sulla voce “I tuoi avvisi”.
Sul punto, si segnala che le tipologie di avvisi possibili sono due:
“Notifica della Comunicazione”, che rimanda tramite un link alla lettera che comunica l’accoglimento/rigetto o la richiesta di ulteriore documentazione, spedita dall’Istituto tramite Postel e archiviata nel servizio Cassetta Postale online;
“Disoccupazione non agricola dal …”, avviso di liquidazione di ogni rata di NASpI contenente indicazione dell’importo lordo liquidato sull’IBAN che si è indicato nella domanda.
NB! Si segnala inoltre che chi ha fornito il n. di cellulare in fase di richiesta delle credenziali di accesso ai servizi online (PIN o SPID), riceverà anche un SMS di segnalazione dell’avviso di liquidazione della prima rata della prestazione. |
A seguito dell’emanazione del decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2015), il lavoratore dipendente o assimilato che perde involontariamente il proprio posto di lavoro, può beneficiare della indennità di disoccupazione qui esaminata, definita Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).
In dettaglio, la NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Al contrario, non possono accedere alla prestazione:
dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.
NB! Il soggetto disoccupato che, invece, intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI, al fine di poter contare su una apposita copertura economica. |
Innanzitutto, per accedere al beneficio, il lavoratore deve possedere - al momento della presentazione della domanda all'INPS - il requisito contributivo, ovvero il versamento di almeno 13 settimane di contributi durante i 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione.
Si fa presente che nel calcolo sono ricompresi anche i contributi figurativi accreditati nei periodi di:
maternità obbligatoria;
congedo parentale, sempre se regolarmente indennizzato;
astensione dal lavoro per malattia dei figli.
Vicerversa, non sono utili i periodi coperti da contribuzione figurativa per:
cassa integrazione straordinaria e ordinaria a zero ore;
permessi fruiti dal lavoratore per assistere un familiare.
Ulteriormente, il lavoratore deve aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione, indipendentemente dalla durata oraria delle giornate lavorative.
Requisiti per accedere alla NASpI |
Requisito contributivo: 13 settimane di contribuzione durante i 4 anni precedenti l’inizio dell'evento di disoccupazione. |
Requisito “temporale”, relativo ai giorni lavorati: almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione. |
Come indicato dalla circolare INPS del 31 gennaio 2018, n. 19, restano invariati gli importi Naspi per il 2018, vale a dire:
la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.208,15.
l’importo massimo mensile di detta indennità non può superare euro 1.314,30.
Per eseguire il calcolo preciso, partendo dall'estratto conto contributivo, occorre sommare tutti gli importi relativi alle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali che sono state percepite negli ultimi 4 anni, dividerle poi per il numero di settimane di contribuzione, e moltiplicare il risultato per il coefficiente 4,33.
Pertanto:
se il risultato di tale calcolo dà un importo pari o inferiore a 1208,15 euro, l’importo della NASPI 2018 cui si ha diritto è pari al 75%;
se il risultato dà un importo maggiore a 1208,15 euro, alla quota del 75% va aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
Come già detto, comunque, l’importo massimo NASpI non può superare i 1.314,30 euro al mese.
NB! Si tenga, inoltre, conto che dal 91° giorno in poi dall’inizio della NASpI, l'importo si riduce del 3% al mese. |
La durata della NASpI varia a seconda di quanti contributi sono stati versati negli ultimi 4 anni prima della fine del rapporto di lavoro.
In generale, la durata massima dell'indennità di disoccupazione è fino a 24 mesi, tuttavia, precisamente, la NASpI spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se versate in un'unica soluzione anticipata.
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 |
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