Nell'Unico 2006 è contenuto un nuovo riferimento al quadro sul credito per le imposte pagate all'estero: l'imposta estera da indicare in dichiarazione (colonna 4, del quadro CR-sezione I-A - destinata al calcolo del limite previsto all'articolo 165, comma 1, del Tuir) non può superare l'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota marginale, che è riferita al reddito imponibile del contribuente in vigore nel periodo di produzione del reddito. In sostanza, l'Amministrazione finanziaria, per motivi che risultano di difficile comprensione, ha introdotto un meccanismo che richiede al contribuente, quando lo Stato estero applichi un'aliquota più alta, di non indicare l'imposta estera effettivamente sostenuta, ma un'imposta "fittizia".
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