Impiego a domicilio anche per più datori

Pubblicato il 19 giugno 2008 Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha rivolto istanza di interpello al ministero del Lavoro per sapere se fosse possibile far coesistere un rapporto di lavoro a domicilio con un rapporto subordinato part-time. Rileva il Lavoro, con nota n. 19/2008, che nulla ostacola che il lavoratore a domicilio stipuli un contratto di lavoro a tempo parziale con un altro datore, se le commesse che gli vengono affidate non richiedono un impegno per un periodo di tempo almeno pari al “normale” orario di lavoro. Il contratto di lavoro a domicilio presuppone che il lavoratore venga remunerato con tariffe a cottimo pieno applicabili alla quantità di lavoro consegnata, rilevabile dal libretto di controllo di cui è dotato il lavoratore che presta la sua attività presso l’abitazione privata. Non rileva, quindi, né il tempo impiegato né la durata della prestazione, ma solo la quantità di lavoro svolto. L’articolo 11 della legge 877/73 stabilisce che il lavoratore a domicilio non può eseguire altro lavoro per conto proprio se il datore di lavoro gli affida una quantità di lavoro tale da procurargli una prestazione continua corrispondente all’orario normale di lavoro secondo quanto stabilito dal Ccnl di categoria. Pertanto, secondo il Ministero, quando la quantità di lavoro affidato al lavoratore a domicilio non sia tale da impiegarlo per la durata “normale” dell’orario, può coesistere un rapporto con altro contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giudizio abbreviato: sospensione pena e non menzione con rinuncia a impugnare

23/12/2024

Disegno di legge annuale sulle PMI, novità sul tavolo del Consiglio dei Ministri

23/12/2024

Agevolazione prima casa: chiarimenti in caso di dichiarazione di successione tardiva

23/12/2024

Acconto Iva 2024

23/12/2024

Legge Bilancio 2025: misure per fisco e imprese

23/12/2024

NASpI: mappa delle novità in vigore e in arrivo

23/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy