Impianti, riordino al via

Pubblicato il 26 marzo 2008

Il decreto 37/08 pubblicato in “Gazzetta” numero 61 del 12 marzo, che riordina la normativa sulla sicurezza degli impianti, in vigore da domani, obbligherà il venditore a garantire la conformità di essi e a consegnare all’acquirente la relativa documentazione. Ma se la conformità sarà elemento imprescindibile del contratto, essa non sarà presupposto altrettanto imprescindibile per la vendita. Così, se l’acquirente accetta di comperare l’immobile con gli impianti non conformi, il venditore è esonerato da garanzia e documentazione. Invece, se il venditore garantisce impianti a norma che poi non si rivelino tali, il compratore può pretendere il risarcimento del danno che subisce per effettuare la messa a norma. Nei casi più gravi, egli può arrivare a pretendere la risoluzione del contratto di compravendita.

Posto che l’acquirente intenda acquistare in ogni caso l’immobile con impianti non a norma, il venditore sarà allora tenuto a dichiarare nel contratto di esser stato esonerato dall’obbligo di prestare garanzia, avendo anche chiarito all’acquirente che:

gli impianti non sono conformi alla legge;

l’acquirente dovrà sostenere spese se intenderà effettuare l’adeguamento;

l’utilizzo di un immobile con impianti non a norma potrebbe comportare gravi rischi per l’incolumità delle persone che lo “frequentano” e per l’integrità dell’immobile e delle cose che contiene.

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