Nella circolare n. 11/E il Fisco formalizza le tante risposte date nel corso di Telefisco 2007 cercando di dare una interpretazione univoca delle novità introdotte nel corso del 2006 dalla Manovra d’estate prima e dalla Finanziaria 2007 poi. Tuttavia, l’ultima versione di chiarimenti forniti sui vari argomenti sembra essere in contrasto con le precedenti indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria. Per esempio, nel documento n. 11, l’Agenzia delle Entrate si contraddice sul tema degli accertamenti immobiliari; ammettendo che le nuove disposizioni della manovra d’estate, riguardanti l’accertamento in materia di Iva e di imposte dirette per i trasferimenti immobiliari, sono retroattive in quanto procedimentali, mentre per la precedente circolare 6/E/2007, le disposizioni sull’applicazione dell’imposta di registro per trasferimenti immobiliari (introdotte dallo stesso Dl 223/06) non sono retroattive. Da qui il paradosso che si è venuto a creare, secondo cui per il registro la norma non è retroattiva, mentre lo è per le imposte dirette e l’Iva. Di fronte a questi casi il Fisco non può procedere ad effettuare operazioni di rettifica con argomentazioni non previste quando è stato stipulato un atto oppure presentata la dichiarazione.
Sempre nella circolare n. 11/E, le Entrate confermano, invece, la posizione precedentemente assunta in materia di studi di settore circa la loro valenza presuntiva. Nel testo agenziale viene, infatti, ribadito che dopo 2007, l’accertamento basato sugli studi è effettuabile se l’ammontare di ricavi o compensi dichiarati è inferiore a quelli richiesti da Gerico.
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