Immobili strumentali, torna l’Iva

Pubblicato il 02 agosto 2006

In sede di conversione in legge del Dl 223, il Governo compie un passo indietro, mantenendo i fabbricati strumentali nel campo dell’imponibilità Iva, e uno avanti, inasprendo il carico fiscale derivante dalle cessioni e dalle locazioni di detti fabbricati. L’imposta sul valore aggiunto è obbligatoria per: le cessioni effettuate, entro 4 anni dalla data d’ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito gl’interventi di restauro o ristrutturazione; le cessioni effettuate verso cessionari che non agiscono nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione; le locazioni nelle quali il conduttore sia un privato o un soggetto passivo che svolge, in via esclusiva o prevalente, un’attività che conferisce il diritto alla detrazione dell’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%; le cessioni effettuate verso i concessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività da cui deriva il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%. Il tributo è, invece, opzionale per le cessioni di per sé in regime di esenzione da Iva e quando il conduttore è un soggetto Iva in grado di portare in detrazione l’imposta in misura superiore al 25%.      

Per la dichiarazione Ici la novità è la seguente: all’articolo 37, comma 53, del decreto è stata aggiunta, in sede di conversione, una previsione per cui i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione o la comunicazione Ici sino alla data d’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. La soppressione dei relativi obblighi è condizionata dall’emanazione di un provvedimento del Territorio, che certificherà l’effettiva operatività del sistema.

Vengono, poi, sempre in sede di conversione del dl 223, ampliati i termini per i pagamenti relativi alla sanatoria delle irregolarità amministrative commesse dagli esattori nello svolgimento dell’attività. Ma la sanatoria non s’estende alle irregolarità che consistono in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale; lo prevede l’articolo 35, commi 26-ter e quater.

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