L'agenzia delle Entrate precisa, nella risoluzione n. 149/2005, che ai trasferimenti di beni immobili di proprietà dalle Unioni di Comuni non è applicabile la regola sull'esenzione fiscale, cioè a dire l'articolo 1, comma 275, della legge n. 311/04 (Finanziaria per il 2005), che prevede che "ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese la operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto".
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