Immobili nel mirino di Iva e registro

Pubblicato il 02 luglio 2006

Il decreto legge 223/2006 lascia operare l’Iva proporzionale in misura ordinaria solo nei casi di cessioni di fabbricati effettuate dal costruttore entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori, di cessioni di fabbricati fatti oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica effettuati dall’impresa che ha eseguito l’opera di recupero e di cessioni di aree edificabili.

Al di fuori di queste fattispecie, ogni altra cessione di fabbricati resta esente dall’Imposta sul valore aggiunto.

Sebbene le indicazioni del Governo nella sintesi diffusa da palazzo Chigi sembrassero far intendere che ogni trasferimento immobiliare, ad eccezione di quelli soggetti all’Imposta, potesse avere come base imponibile il valore catastale del bene, la bozza di dl non recherebbe tale previsione, dunque le vendite soggette a Iva (pur se esenti) dovrebbero continuare ad avere come base imponibile il prezzo dichiarato.

La riscrittura del trattamento Iva tratta con rigore i soggetti impegnati nella corresponsione del tributo, imponendo di dichiarare sempre il corrispettivo pattuito, che, se occultato (anche parzialmente), comporta la sanzione del 50% sulla differenza tra l’imposta calcolata sul corrispettivo pattuito e quella assolta su base del valore catastale. Nel contempo, il provvedimento innalza al 30% (dal 20) l’abbattimento delle parcelle notarili per la stipula delle compravendite cui è applicata la tassazione a valore catastale.

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