Immobili, extra-mutuo con la prova

Pubblicato il 02 giugno 2007

Dalla risoluzione delle Entrate numero 122 (1 giugno 2007) emerge che al Fisco non è sufficiente la parola per fermare la presunzione di infedeltà del prezzo di vendita dell’immobile basata sull’importo del mutuo. Se, infatti, colui che acquista dichiara di avere acceso un finanziamento che supera il prezzo pattuito con il venditore per affrontare le spese di ristrutturazione dell’immobile, occorre che comprovi tale circostanza con adeguata documentazione. Altrimenti, l’Amministrazione rettificherà il corrispettivo di compravendita dichiarato, allineandolo come minimo all’ammontare del mutuo, attraverso l’impiego dei nuovi poteri introdotti dal dl 223/06.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy