Immigrazione illegale. Datori sanzionati con nuove ipotesi dal Dlgs 109/2012
Pubblicato il 28 luglio 2012
Il
Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 - in “
Gazzetta Ufficiale” n. 172 del 25 luglio - in attuazione della Direttiva
2009/52/CE, tesa a consolidare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea nella lotta contro l’immigrazione illegale - introduce norme minime su sanzioni e provvedimenti verso i datori di lavoro che assumono alle loro dipendenze cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nel testo sono presenti ipotesi aggravanti, nel caso in cui esso sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”, ovvero quando:
- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;
- vengano occupati minori in età non lavorativa;
- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice penale.
In tali stessi casi, di particolare sfruttamento lavorativo, è stabilito che lo straniero che presenti denuncia o cooperi nel procedimento penale instaurato ai danni del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Questa tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa.
Con una norma transitoria, infine, è prescritto che i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale, in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente, potranno dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione.
La dichiarazione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, con modalità che saranno stabilite con successivo decreto interministeriale, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della citata norma.