La responsabilità del lavoratore derivante dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, non giustifica il licenziamento per giusta causa qualora il mancato assolvimento sia giustificato dalla pretesa del lavoratore di svolgere la propria attività nel rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid – 19, il rispetto delle norme di sicurezza assume particolare rilievo in considerazione anche delle nuove disposizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro.
In tal senso, il Tribunale di Arezzo, sezione Lavoro, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 9, si è pronunciato favorevolmente nei confronti di un lavoratore - cui era stato intimato il licenziamento per giusta causa - che nello svolgimento della sua mansione di cassiere si è rifiutato di portare a termine la compravendita con un cliente che non indossava la mascherina di protezione, disattendendo, così, le disposizioni per la prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro.
In particolare, il giudice di merito ha riconosciuto meritevole di tutela il diritto del lavoratore a svolgere la prestazione in sicurezza e che la condotta, censurata dal datore di lavoro, non pregiudica il rapporto fiduciario con lo stesso, così come previsto dall’art. 2105 c.c..
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